21/01/2012

L’ Inpgi non è un ente statale: il Tar del Lazio
dà ragione alle casse previdenziali private

Le Casse di previdenza dei professionisti (compresa l’Inpgi) non devono rientrare nell'elenco Istat delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato. Così ha deciso il Tar del Lazio con la sentenza depositata l'11 gennaio scorso


La presenza in questo elenco ha comportato non pochi problemi agli enti previdenziali, perché si sono trovati chiamati in causa, da una serie di norme volte a ridurre le spese della pubblica amministrazione. Da ultimo dal Dl 78/2010 (misure urgenti di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica). Il problema nasce dal fatto che il legislatore assume la classificazione fatta dall'Istituto italiano di statistica come termine di riferimento per il controllo della spesa pubblica, e in questo modo l'autonomia gestionale e finanziaria degli enti previdenziali privati viene fortemente compromessa.
L'Adepp, l'associazione che rappresenta venti casse private, ha impugnato l'elenco Istat 2011 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 228 del 30 settembre 2011; elenco che viene aggiornato annualmente; e il Tar gli ha dato ragione.
L'Istat, nel fare l'elenco "incriminato", ha utilizzato la classificazione e la metodologia comunitaria per fornire alla Commissione europea i dati necessari all'Eurostat, il sistema statistico europeo. Per rientrare nell'elenco "europeo" viene richiesta la duplice condizione di «essere controllate e finanziate in prevalenza da amministrazioni pubbliche». Il Tar ha rilevato che si ha «finanziamento prevalente» quando i ricavi non riescono a coprire il 50% dei costi, e questo non è il caso delle Casse dei professionisti, che si mantengono in equilibrio con i versamenti contributivi dei propri iscritti e che, su espressa disposizione di legge, devono garantire l'equilibrio per almeno trent'anni (elevato a cinquant'anni dal decreto Salva-Italia).
Il fatto che le Casse siano soggette a "controllo pubblico" (l'attività delle Casse è soggetta alla supervisione e all'approvazione di otto organi di controllo tra cui anche i ministeri del Lavoro e dell'Economia), altro elemento indicato dalla Commissione europea come necessario per rientrare nell'elenco statistico, secondo il Tar non rileva; o meglio per il tribunale amministrativo il significato di "controllo" dato dall'Europa non si limita alla supervisione.
Per il presidente dell'Adepp, Andrea Camporese, la sentenza del Tar ribadisce non solo l'autonomia delle Casse ma anche la loro capacità di far fronte alle spese senza gravare sulle pubbliche finanze. L'Adepp però non può ancora cantare vittoria, perché l'Istat potrebbe fare appello al Consiglio di Stato.

Federica Micardi
Il Sole 24 Ore