02/06/2016
Il nuovo regolamento per la formazione permanente:
norme anche per i pensionati
Con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia, dal 31 maggio scorso è in vigore il nuovo regolamento della Formazione permanente continua dei giornalisti: vi si individua soprattutto una razionalizzazione e semplificazione della normativa precedente
Il regolamento vale ovviamente per tutti i giornalisti, ma sono presenti un paio di norme che hanno un peso particolare per i giornalisti pensionati e dintorni. In particolare viene esplicitato (art. 2 comma 4) che “sono esentati dall’obbligo formativo coloro che sono in quiescenza a condizione che non svolgano alcuna attività giornalistica”. In sostanza chi è in pensione deve partecipare alla Formazione solo se pratica ancora attività giornalistica, ossia se scrive ed è retribuito.
L’altra norma che probabilmente interessa chi è in pensione, o chi è vicino ad essa, recita (ancora art.2 comma 4): “Gli iscritti all’Albo (dei giornalisti ndr) da più di 30 anni che svolgano attività giornalistica, a qualsiasi titolo, sono tenuti ad assolvere l’obbligo formativo limitatamente all’acquisizione di 20 crediti deontologici nel triennio”. Ciò significa che chi ha compiuto 30 anni di professione non deve acquisire nel triennio 60 crediti, bensì 20, ma di contenuto deontologico.
Va chiarito che per il conteggio dei 30 anni va considerata l’iscrizione “originaria” all’Albo. In sostanza se un collega è stato pubblicista e successivamente è diventato professionista si tiene conto della prima iscrizione, ossia quella da pubblicista.
Una novità importante contenuta nel nuovo regolamento è quella che consente che tutti i crediti formativi possano essere acquisiti anche solo con la Formazione on line: è stato infatti eliminato il limite di 30 crediti per l’aggiornamento a distanza.
Di rilievo anche la norma che fa chiarezza sull’obbligo della formazione per i colleghi che abbiano incarichi politici o amministrativi. A tal proposito l’articolo 11, oltre a confermare le esenzioni già previste (maternità, congedo parentale, malattia grave, infortunio, cause oggettive) sancisce che è esentato dalla formazione chi ha assunto cariche elettive “per le quali la vigente legislazione preveda la possibilità di usufruire di aspettativa dal lavoro per la durata del mandato e limitatamente ad esso”. Ciò significa che sono esentati i colleghi che siano parlamentari, consiglieri regionali, sindaci e amministratori dei centri maggiori.
Larga parte del regolamento è poi dedicato ad aspetti più tecnici e burocratici.
Va aggiunto in conclusione che il nuovo regolamento è scaricabile dal sito dell’Ordine nazionale all’indirizzo http://www.odg.it/content/regolamento-generale .