05/02/2016

Nota di sintesi sul contenuto della comunicazione
del ministero del Lavoro del 3 febbraio 2016

Con la nota in oggetto il Ministero del Lavoro ha comunicato l’esito dell’esame, condotto congiuntamente con il Ministero dell’Economia, dei provvedimenti di riforma del sistema previdenziale adottati dal Consiglio di Amministrazione dell’Inpgi con la delibera n. 24/2015. I Ministeri vigilanti - dopo aver diffusamente illustrato i contenuti delle misure di riforma proposte dall’Istituto e il relativo impatto di queste sugli scenari economici descritti dal bilancio tecnico attuariale appositamente redatto - hanno formulato una serie di valutazioni,  sulla scorta delle quali sono stati approvati i provvedimenti che costituiscono l’asse portante che contraddistingue l’intero impianto complessivo della riforma elaborata
La comunicazione integrale del Ministero del Lavoro


In tale contesto sono stati, invero, ritenuti meritevoli di ulteriori approfondimenti alcuni aspetti relativi a taluni interventi la cui portata, tuttavia, si colloca sostanzialmente in posizione marginale, in termini di impatto economico, sul totale degli effetti finanziari della riforma.
Ciò è stato sintetizzato efficacemente dal Ministero dell’Economia, che “nel valutare la delibera in oggetto ha rilevato la necessità di un approfondimento su altre nuove disposizioni in grado di mettere in sicurezza la gestione, pur evidenziando gli effetti positivi del provvedimento sulla sostenibilità dell’Istituto”.
Di conseguenza, i Ministeri hanno ritenuto che il percorso di riallineamento degli squilibri finanziari della gestione previdenziale sia meritevole di un ulteriore slancio volto a massimizzare gli effetti combinati tra gli interventi sul fronte delle entrate contributive e delle uscite per prestazioni.
Entrando nel merito della nota del Ministero del Lavoro emerge – in via preliminare – che, a seguito dell’esame delle proiezioni attuariali, le modifiche proposte, pur valutate positivamente ai fini del perseguimento “di canoni di sostenibilità”, sono state ritenute, per alcuni versi, non completamente esaurienti per garantire una definitiva stabilità della gestione.
In particolare, le maggiori cautele rilevate attengono i seguenti aspetti:

a) Contributo straordinario per il riequilibrio finanziario e proroga del contributo di solidarietà
Pur ritenendo tali misure coerenti con le risultanze derivanti dal bilancio tecnico - e, come tali, aderenti alla ratio di cui all’art. 2, comma 2, del Dlgs n. 509/94 - i Ministeri hanno evidenziato alcuni rischi legati alla possibilità di generare un volume di eventuali contenziosi che potrebbero sterilizzare, di fatto, i benefici economici delle misure stesse. Di conseguenza, è stata chiesta una particolare prudenza, in termini di ulteriore approfondimento da parte dell’ente, in ordine all’opportunità di introdurre tale provvedimento.

b) Modifica dei requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici e relative modalità di calcolo
Sebbene i Ministeri vigilanti - e in particolare quello dell’Economia - abbiano riscontrato elementi di positività nelle proposte di modifica elaborate dall’ente, nell’ottica di un progressivo avvicinamento del regime INPGI a quello del sistema generale, sono state comunque rilevate delle criticità nella struttura delle clausole di salvaguardia proposte dall’Istituto a tutela di determinate categorie di iscritti.
Queste, infatti, sono state  ritenute deroghe – difficilmente quantificabili – aventi una eccessiva portata di “ampio respiro” rispetto ai nuovi requisiti.
Di conseguenza, le stesse oggi non hanno alcuna efficacia e andranno necessariamente riviste nell’ambito delle nuove misure che saranno adottate in un prossimo futuro.

Sono state, invece, ritenute di immediata e improcrastinabile attuazione e, pertanto, approvate, le seguenti misure:

a) l'incremento - a decorrere dal 1° gennaio 2016 - delle aliquote contributive IVS, che passano da 8,69% a 9,19% della retribuzione imponibile per la quota a carico dei giornalisti dipendenti (che si allineano a quelle previste per la generalità dei lavoratori dipendenti) e da 22,28% a 23,81% della retribuzione imponibile per la quota a carico dei datori di lavoro.
L’impatto sui conti dell’ente dell’incremento del gettito contributivo è stimato in 22,3 milioni   di euro annui;

b) l'incremento a regime – con decorrenza dal 1° gennaio 2017 - dell'aliquota dell’1% a carico dei datori di lavoro, già istituita con delibera dell'Istituto n. 82/2009 e successive modifiche, destinata al sostegno della CIGS.
L’impatto finanziario del provvedimento è stimato in 6 milioni di euro annui;

c) l'individuazione della retribuzione pensionabile, per le anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 2016, in base alla nuova quota “E”. Tale modifica comporta la rivalutazione delle retribuzioni in essere al solo indice di variazione dei prezzi al consumo rilevati annualmente dall’Istat, senza la maggiorazione dell’1% prevista dalla riforma Amato del 1992;

d) l'applicazione - a decorrere dal 1° gennaio 2016 - delle percentuali per il computo della pensione, in base a nuovi coefficienti di rendimento. Di conseguenza, per le anzianità contributive acquisite a decorrere da tale data, sarà applicato un coefficiente di rendimento del 2,30%, anziché del 2,66%.
Le minori spese derivanti dalle misure di cui alle lettere c) e d) sono stimate in 17,6 milioni di euro annui, suscettibili – ovviamente – di incremento progressivo e di variazione in funzione della modifica della composizione della platea.
Nel complesso, quindi, i provvedimenti che hanno avuto il via libera ministeriale comportano un effetto finanziario, a regime, pari a 45 milioni di euro annui, rispetto ai 60 milioni annui riferiti all’intera manovra proposta.
Ciò testimonia l’attenta sensibilità dimostrata dai Ministeri circa la rilevanza di tali misure, che, come detto, costituiscono il “cuore” della riforma.

I Ministeri, infine , dopo aver ricordato che, sulla base delle disposizioni legislative vigenti, per quanto riguarda il regime previdenziale dell’INPGI, i profili di sostenibilità della gestione sono da ricondurre ai singoli esercizi - e non, come avviene diversamente per altri enti previdenziali non sostitutivi dell’AGO, alle risultanze dei bilanci tecnici a 50 anni - hanno invitato comunque l’Istituto, nell’ambito dell’esercizio dei propri poteri di autonomia gestionale riconosciuti dal legislatore, ad agire in tempi brevi, attraverso l’adozione di interventi responsabili volti a perseguire la sostenibilità dell’ente.
Tali interventi possono – secondo le valutazioni dei Ministeri – armonizzarsi con i principi  del sistema generale secondo le seguenti linee guida:

a) l’adozione di requisiti di accesso e modalità di calcolo delle prestazioni tendenti verso quelli previsti nell’AGO;

b) la verifica della congruità dei livelli di gettito contributivo destinati al finanziamento dell’erogazione delle altre prestazioni  obbligatorie (disoccupazione, CIGS, contratti di solidarietà, ecc);

c) la verifica degli impatti che le prestazioni facoltative (assegno di superinvalidità, case di riposo ed erogazioni straordinarie), prive di gettito contributivo, hanno sulle risultanze della gestione.

E’ evidente, al riguardo, che nelle more dell’adozione dei nuovi provvedimenti permangono in vigore le attuali regole che disciplinano le modalità di accesso ai trattamenti pensionistici e, pertanto, si ribadisce che le fattispecie ipotizzate nelle clausole di salvaguardia restano, allo stato attuale, prive di ogni effetto.

Dr.ssa Maria I. Iorio