07/02/2015

Gli ordini del giorno presentati al VI Congresso: il problema delle quote di iscrizione
all’Ordine per i pensionati di anzianità e di vecchiaia

Alla presidenza del Congresso nazionale Ungp di Chianciano Terme dal 26 e 27 gennaio scorsi sono stati depositati tre ordini del giorno sottoposti poi al voto dei delegati. Uno era il documento politico conclusivo del congresso approvato all’unanimità e giù diffuso sul sito dell’Unione. Il secondo, anch’esso approvato all’unanimità, era stato presentato dal delegato Pietro Villotta del Friuli Venezia Giulia. In esso si chiedeva all’Ordine nazionale dei giornalisti di modificare la disposizione che regola diversamente il pagamento della quota di iscrizione annuale a seconda che il collega interessato sia pensionato per anzianità o di vecchiaia. Il testo della mozione è riportato in calce


Il terzo ordine del giorno, presentato con 22 firme, chiedeva di considerare il collega Ermanno Corsi, presidente dell’Ungp della Campania, quale “consigliere nazionale aggregato” dell’Ungp in attesa della regolarizzazione dell’assetto sindacale in Campania.
Il presidente del Congresso Giovanni Giacomini ha comunicato all’assemblea l’impossibilità di mettere ai voti tale documento in quanto individuava una figura rappresentativa non prevista dallo statuto. Ha però proposto di considerare il documento come una sollecitazione alla nuova dirigenza dell’Ungp al fine di far partecipare la rappresentanza della Campania alle sedute di Consiglio nazionale. Il Congresso ha accolto all’unanimità la proposta di Giacomini.

Questo infine il testo della mozione Villotta:
“Il sesto congresso dell'Unione Nazionale Giornalisti Pensionati preso atto che la maggior parte degli Ordini Regionali richiede la quota annuale piena anche ai colleghi ultrasessantacinquenni posti in quiescenza per anzianità, convinto della illegittimità di tale comportamento dichiarata dalla sentenza costituzionale 97/76 (che stigmatizza come illegittima ogni normativa che non equipari le pensioni di anzianità a quelle di vecchiaia quando si sia superata l'età relativa), dalla legge 153/69 e contrastante con altre normative anche categoriali, sollecita l'Ordine nazionale a ritirare la disposizione con cui si impone agli ordini regionali di riscuotere tali quote in quanto la circolare ministeriale cui si richiama è palesemente illegittima, suggerisce ai colleghi pensionati che non avessero ancora versato la quota annuale di farlo in misura ridotta con bonifico in modo che sia eventualmente l'Ordine di appartenenza a richiedere la differenza.
Si attiverà affinché venga restituita la metà eccedente al colleghi ultrasessantacinquenni che hanno pagato la quota piena”.