01/03/2014
Formazione professionale continua dei giornalisti
La relazione di Mauro Lando al Consiglio Nazionale Ungp
Dall’1 gennaio scorso per tutti i “giornalisti in attività” si è avviato l’obbligo della Formazione professionale continua. Nel triennio è necessario acquisire 60 crediti di aggiornamento di cui non meno di 15 nelle varie annualità. Chi non pratica la Formazione professionale commette un illecito deontologico per cui alla fine del triennio viene segnalato al Consiglio di disciplina del proprio Ordine regionale. I destinatari della Formazione continua non sono i giornalisti, ma i lettori (o ascoltatori) e l’interesse pubblico
Ragioni e regolamenti
Perché la Formazione continua per i giornalisti? Le ragioni sono due, una “morale” e l’altra “di legge”.
La ragione “morale” prende le mosse dalla necessità di aggiornare le proprie conoscenze sia deontologiche, sia tecnologiche sia sui vari settori di competenza proprio per essere all’altezza delle aspettative della comunità. Bisogna ammettere che il tasso di superficialità e di incompetenza è molto cresciuto nel mondo dell’informazione: la responsabilità non è tutta dei giornalisti, ma la categoria deve fare la sua parte.
La ragione “di legge”, che in definitiva è quella che rende obbligatoria la Formazione, si basa sulla legge 148 del 2011 (approvata dal Parlamento il 14 settembre 2011) che ha convertito in legge il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo e per la liberalizzazione delle professioni. Da quella legge è scaturito un Regolamento approvato dal Consiglio nazionale dell’Ordine il 6 novembre 2013, poi ratificato dal Ministero della Giustizia ed entrato in vigore l’1 gennaio 2014. Il testo del regolamento è frutto di una serie di “mediazioni” tra Ordine e Ministero.
Un successivo Regolamento attuativo è stato approvato in tempi recenti dal Consiglio nazionale, nel cui ambito è stata anche costituita una Commissione per la Formazione continua.
Cos’è la Formazione continua
E’ l’articolo 2 del Regolamento che chiarisce cosa è la Formazione professionale continua.
Vi si legge:
“a) e` attività obbligatoria di aggiornamento, approfondimento e sviluppo delle conoscenze e delle competenze giornalistiche ai sensi dell'art. 3, comma 5, della legge 148/2011. Il suo svolgimento e` uno dei presupposti per la correttezza e la qualità dell'informazione;
b) e` svolta nell’interesse dei destinatari dell'informazione e a garanzia dell’interesse pubblico;
c) è obbligo deontologico per tutti i giornalisti in attività, iscritti da più di 3 anni”.
In questa pur articolata definizione sono presenti due concetti base la cui declinazione è indispensabile per comprendere tutto l’impianto della Formazione.
I due concetti sono:
1) la prevalenza dell’ “interesse dei destinatari dell’informazione” e la “garanzia dell’interesse pubblico”.
2) l’obbligo per tutti i giornalisti in attività.
Come ci si aggiorna
C’è un ciclo triennale entro cui bisogna acquisire 60 crediti con un minimo di 15 crediti annuali. La scelta su quale corso, dibattito, convegno partecipare è libera.
Un ruolo importante hanno gli Ordini regionali che devono predisporre dei “programmi formativi” che possono prevede la partecipazione a corsi on-line, a corsi, convegni, iniziative che possono essere organizzate dagli stessi Ordini, o da “enti terzi”, ossia scuole di giornalismo, università, aziende istituzioni, agenzie formative. Gli “enti terzi” devono accreditarsi presso il Consiglio nazionale passando al vaglio del Ministero della giustizia.
Sul sito del Consiglio nazionale, oltre che su quelli regionali, compariranno notizie sui corsi e iniziative di Formazione, su come ci si iscrive e su quali sono gli eventuali costi. La lettura del Regolamento attuativo consente di conoscere sia le caratteristiche ed i requisiti degli “enti terzi”, sia i contenuti e le materie che potranno essere proposti nei vari corsi, incontri, seminari, ecc. Gli enti di categoria (Fnsi, Inpgi, Casagit, associazioni regionali assieme a gruppi di specializzazione, etc.) potranno promuovere attività di formazione non necessitando di particolari autorizzazioni, salvo essere inclusi nei piani formativi dei vari Ordini. Naturalmente non si è legati al programma del proprio Ordine, ma si può utilizzare proposte di altri Ordini regionali.
Resta comunque al Consiglio nazionale la responsabilità di fissare l’entità di crediti che ogni iniziativa consentirà di acquisire.
Costi e permessi per la partecipazione
Taluni corsi di aggiornamento potranno avere dei costi, mentre quelli promossi dagli Ordini sul tema della deontologia saranno gratuiti.
Non c’è traccia né nei Regolamenti, né nella legge di norme riguardanti eventuali permessi riconosciuti ai giornalisti lavoratori dipendenti per frequentare i corsi della Formazione. La questione è di natura prettamente contrattuale e l’Ordine non ha alcuna competenza in materia. In prospettiva vi dovranno essere accordi sindacali prevedibilmente di raggio aziendale.
Cosa succede se non ci si aggiorna?
La Formazione professionale è un obbligo deontologico soprattutto perché è a favore dei “destinatari dell’informazione”. Per questo chi non si aggiorna compie un illecito deontologico. Il controllo sull’ adempimento della Formazione verrà eseguito annualmente dagli Ordini regionali, i quali a chi verrà trovato non in regola notificheranno l’inadempienza con l’invito ad avviare entro tre mesi in percorso formativo. Qualora persista l’inosservanza verrà investito del caso il Collegio di disciplina.
Esenzioni
I regolamenti prevedono tre tipi di esenzioni dall’obbligo di Formazione: il primo riferito ai nuovi iscritti all’Ordine, il secondo riferito a casi specifici e il terzo riguarda la categoria dei giornalisti pensionati.
1) L’esenzione per i nuovi iscritti è riconosciuta per i primi tre anni di iscrizione.
2) Le esenzioni per casi specifici sono indicate all’articolo 11 del Regolamento, ossia: l’iscritto può essere esentato per un anno dallo svolgimento della formazione professionale continua nei seguenti casi: a) maternità` o congedo parentale; b) servizio militare volontario e civile volontario, malattia grave, infortunio, assenza dall’Italia, che determinino l’interruzione dell’attività professionale per almeno 6 mesi; c) altri casi di documentato impedimento derivante da accertate cause oggettive o di forza maggiore.
3) L’esenzione per i pensionati è indicata al comma 3 dell’articolo 11 del Regolamento attuativo. Ossia: “I giornalisti in pensione possono, con richiesta motivata, chiedere al Consiglio regionale dell’Ordine dei giornalisti competente l’esonero dall’obbligo formativo”. Naturalmente questa possibilità di esonero viene riconosciuta ai pensionati non in attività.
Fase di rodaggio
Ovviamente in questi mesi si è in una fase di rodaggio del sistema della Formazione tenuto conto che il Regolamento è stato approvato il 6 novembre 2013 e che l’obbligo si è avviato dall’1 gennaio 2014. Per essere informati sulle varie possibilità formative è necessario tenersi in contatto con gli Ordini regionali ed eventualmente avvalersi del corso on-line sul tema della deontologia professionale disponibile gratuitamente sul sito dell’Ordine nazionale.