18/07/2012

Aggiornamento professionale obbligatorio per tutti
anche per i giornalisti pensionati

Per i giornalisti, per tutti i giornalisti iscritti all’Ordine, a partire dal prossimo anno si profila una novità, ossia l’obbligo della “formazione professionale continua”. E’ una buona notizia perché quella del giornalista era l’unica professione priva di obbligo di aggiornamento. E’ una notizia che inquieta molti perché quella di aggiornarsi non è una disponibilità ampiamente e convintamente diffusa nella categoria. Questo nuovo obbligo, va chiarito, discende da una legge, la 148/2011 e quindi c’è poco da mugugnare


In attuazione della norma l’Ordine nazionale ha pertanto predisposto il “Regolamento sulla formazione professionale degli iscritti all’Ordine dei giornalisti” a cui seguiranno istruzioni ed interpretazioni a chiarimento. Va aggiunto che gli attori principali della formazione saranno gli Ordini regionali.
La domanda è: chi in realtà deve procedere alla “formazione professionale continua”?
La risposta è al quarto comma dell’articolo 2 del regolamento che recita: la formazione “è obbligo deontologico per tutti i giornalisti in attività, iscritti da più di 3 anni”.
Che vuol dire “in attività”? I pensionati sono in attività?
Da informazioni assunte presso l’Ordine nazionale emerge che “in attività” in questo caso significa svolgere la professione: non c’entra nulla l’essere “attivi” o “pensionati”. C’entra solo il fare il giornalista.
Il pensionato che collabora a qualsiasi titolo con una testata giornalistica è pertanto, ai fini della formazione continua, in attività con tutto quel che ne consegue. Se questa è la norma, almeno nella fase di avvio toccherà agli Ordini regionali operare con un bel po’ di ragionevolezza, valutando i casi particolari.
In realtà il processo di “formazione professionale continua” è meno ostico di quel che appare a prima vista. Il regolamento prescrive l’obbligo di acquisizione in un triennio di 60 crediti formativi, dei quali non meno di 15 in un anno. Nella pratica e semplificando molto, l’acquisizione dei crediti si ha partecipando a corsi, seminari, master, ecc. accreditati dagli Ordini regionali e tali partecipazioni sono molto “valutate” ai fini dei crediti. Infatti un’ora di partecipazione vale due crediti, il che significa che i 15 crediti minimi obbligatori in un anno possono essere acquisti, ad esempio, partecipando ad un convegno o ad un corso di un giorno della durata di sette ore.
Dettagli a parte, resta il fatto che anche i pensionati con qualche attività professionale in atto hanno l’obbligo deontologico dell’aggiornamento.
E se non ci si aggiorna? L’Ordine regionale “avvia l’azione disciplinare nei confronti dell’iscritto inadempiente” (art.7).

Mauro Lando