24/03/2012

Articolo 18, la Cassazione respinge il ricorso di un'azienda
Reintegrato un lavoratore dequalificato dopo un trasferimento

Se il lavoratore si rifiuta di andare al lavoro dopo un trasferimento che lo dequalifica e viene licenziato, ha diritto al reintegro. Lo afferma una sentenza della Cassazione che arriva proprio nei giorni in cui infuria la
discussione sull'art. 18. Il pronunciamento rigetta il ricorso di un'azienda veneta contro un lavoratore licenziato a seguito di un trasferimento, e conferma le sentenze di primo e secondo grado che stabilivano il reintegro anche sulla base di quell'art. 18 ora "sub iudice" in sede politica


La vicenda inizia nel marzo del 1999, quando l'azienda decide di trasferire un proprio addetto, che lavorava con qualifica di quinto livello nell'ufficio commerciale dello stabilimento di Torreglia, nel padovano, in quello di Bagnoli di Sopra con mansione di responsabile di magazzino. Giudicando lo spostamento immotivato, il dipendente, "dopo avere aderito alla comunicazione di trasferimento - si legge nella sentenza della Cassazione depositata ieri - aveva contestato il provvedimento aziendale e, dopo un periodo di malattia, si era messo a disposizione dell'azienda presso la propria abitazione".
Ma l'azienda aveva contestato l'assenza ingiustificata a gli aveva quindi comunicato il licenziamento per giusta causa. Finito di fronte al giudice, il caso ha visto il pronunciamento del Tribunale di Padova del 12 gennaio 2007 che ha giudicato illegittimo il licenziamento, e quello della Corte d'appello di Venezia, l'11 novembre 2009, che ha confermato, nei contenuti essenziali, la prima sentenza. L'azienda si è quindi rivolta alla Suprema Corte, che ha però rigettato la richiesta, riconoscendo il demansionamento del lavoratore e accertando che "le motivazioni fornite dalla società a sostegno del trasferimento", ossia esigenze organizzative e introduzione di nuove tecnologie, "erano rimaste sfornite di prova e contraddette dalle risultanze istruttorie".
"È una decisione importante e significativa - commenta in una nota Giovanni D'Agata, del Dipartimento tematico nazionale "Tutela del consumatore" dell'Italia dei Valori - perchè qualifica in maniera inequivocabile l'importanza dell'art.18 nella forma in cui è ora in vigore". (ANSA)