21/03/2023
Fondo Giornalisti, verso il pensionamento. Vademecum
È possibile rimanere iscritti al Fondo anche dopo il pensionamento. L’iscritto potrà, se lo vorrà, versare personalmente contributi volontari. La contribuzione può essere effettuata attraverso la propria area riservata accedendo con le proprie password. Questa opzione può andare incontro a chi non ha necessità urgente di disporre di somme o di una rendita nell’immediato continuando a rappresentare una forma di investimento (mantenendo la possibilità di richiedere anticipazioni ecc…) a basso costo di gestione. Il riscatto si potrà attivare in un momento successivo.
LA PRESTAZIONE PENSIONISTICA
Se il giornalista è un “vecchio iscritto” (i “vecchi iscritti” sono tutti quei giornalisti - professionisti, praticanti e pubblicisti - per i quali siano stati versati contributi al Fondo a loro nome sino al 26 aprile 1993) può chiedere il capitale maturato nelle seguenti modalità:
- 100% capitale;
- 50% in capitale e 50% in rendita vitalizia;
- 100% in rendita vitalizia (pensione complementare)
Se il giornalista è nuovo iscritto (i “nuovi iscritti” sono tutti quei giornalisti che abbiano aderito dal gennaio 1999) può chiedere il capitale maturato nelle seguenti modalità:
- 50% in capitale e 50% in rendita vitalizia;
- 100% in rendita vitalizia.
Si fa presente che il montante riscattato al 50% o al 100% è sottoposto alla tassazione di legge e che, nel caso della rendita si può avere un abbattimento fiscale con tassazione che va dal 15% fino al 9% a seconda degli anni di iscrizione alla previdenza complementare.
La rendita è la pensione complementare integrativa a quella obbligatoria, che dal momento del pensionamento e per tutta la durata della vita, il pensionato percepirà periodicamente e varierà in base alle somme accumulate, alla sua età e alla tipologia di rendita scelta. L’assegno pensionistico complementare può essere reversibile al 60% o al 100%. Maggiori specifiche sul sito www.fondogiornalisti.it sezione documenti del Fondo/Regolamenti dove è possibile scaricare il documento sulle rendite.
LA R.I.T.A.
La RITA. Rendita Integrativa Temporanea Anticipata, è una prestazione della previdenza complementare che permette di potere accedere, in anticipo, a una parte o a tutta la somma accumulata nel Fondo (questo succede, per esempio, in caso di prepensionamento).
Per poter richiedere questa prestazione, le condizioni sono:
1) cessazione dell’attività lavorativa; almeno 20 anni di contributi versati nei regimi obbligatori di appartenenza (es. INPS); almeno 5 anni di iscrizione alle forme pensionistiche complementari; raggiungimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio entro i 5 anni successivi alla cessazione dell’attività lavorativa.
2) Nel caso in cui alla cessazione dell’attività lavorativa segua un periodo di inoccupazione superiore a 24 mesi, la RITA potrà essere richiesta con un anticipo di 10 anni rispetto all’età per la pensione di vecchiaia.
La parte di somma che si deciderà di richiedere attraverso la RITA verrà mantenuta nel Fondo e continuerà a produrre rendimenti.
Nel caso di RITA parziale, sulla parte residua della somma accumulata nel Fondo si manterrà il diritto alla prestazione finale, ossia alla pensione integrativa (quando verranno maturati i requisiti per richiederla) restano le regole ordinarie (anticipazioni, contribuzione volontaria, switch tec etc). La procedura di RITA può essere revocata in ogni momento.
PER OGNI NECESSITA’ GLI UFFICI SONO A DISPOSIZIONE DEGLI ISCRITI TUTTI I GIORNI DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ CON ORARIO 09 -13 AL NUMERO 06.6893545 OPPURE VIA MAIL SCRIVENDO ATTRAVERSO IL MENU’ CONTATTI.
PER L’ASSISTENZA WEB DIGITARE L’INTERNO 3