13/12/2019

Riduzione delle quote di iscrizione all’Albo per i pensionati. Circolare dell’Ordine nazionale


Pubblichiamo il testo di una circolare a firma del Presidente nazionale dell’Ordine dei giornalisti Carlo Verna, sulla questione della riduzione delle quote di iscrizione all’Albo per i giornalisti pensionati. La circolare è indirizzata ai Presidenti e ai Vicepresidenti dei Consigli Regionali dell’Ordine. Il problema del diverso trattamento economico, in materia di quote di iscrizione all’Albo dei giornalisti in quiescenza a seconda della condizione del loro pensionamento, era stato sollevato anche dell’Ungp, che aveva sollecitato un chiarimento. 

 “A seguito delle richieste di chiarimenti formulate per le vie brevi da alcuni Consigli Regionali dell'Ordine, si precisa quanto segue.
“Nella riunione della Consulta dei Presidenti e Vicepresidenti del 13 novembre scorso è stato trattato anche il tema della riduzione delle quote per i giornalisti pensionati.
“In particolare, si è proceduto ad esaminare le prassi amministrative poste in essere dai Consigli Regionali dell'Ordine, riscontrando una disomogeneità dovuta all'incertezza, alla stratificazione e alla frammentarietà della normativa in materia pensionistica.
“Com'è noto, l'art. 28 del D.P.R. 115/1965 individua, ai fini dell'ambito soggettivo di applicazione, i giornalisti titolari di pensioni di vecchiaia e di invalidità.
“Si tratta, quindi, di una norma che contempla, nel suo tenore letterale, unicamente le pensioni di vecchiaia e. di invalidità dei giornalisti iscritti all'Albo (Elenco Professionisti ed Elenco Pubblicisti).
“Dal carattere statico del citato art. 28 deriva la questione dell'applicabilità della norma al caso specifico del pensionato di anzianità che raggiunga i requisiti della pensione di vecchiaia.
“Orbene, tale problematica, rilevata da alcuni Consigli Regionali dell'Ordine deriva proprio dall'assenza di un rinvio dinamico alla normativa previdenziale che, essendo esterna all'ordinamento professionale, ha subito numerosi cambiamenti dal 1965 ad oggi.
“La recente legislazione ha operato una revisione del sistema pensionistico, introducendo nuove denominazioni e requisiti, e ha stabilito che l'età minima di accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia è di 67 anni.
“Alla luce di tali cambiamenti, è stata manifestata la necessità di riconoscere al giornalista che sia titolare di pensione differente rispetto a quella di vecchiaia, quando abbia maturato i requisiti della pensione di vecchiaia medesima, il diritto a richiedere la riduzione della quota.
“Tale interpretazione è finalizzata a evitare disparità di trattamento e a non privare di effetto utile l'art. 28 del D.P.R. 115/1965 che, proprio in ragione del carattere di staticità che ne connota la formulazione, risulterebbe non applicabile a fattispecie che, nonostante il diverso nomen iuris, presentino un'identità sostanziale rispetto a quelle regolate dal disposto normativo.
“Come precisato in sede di Consulta, ciò che rileva ai fini ordinistici è il titolo pensionistico indicato nel decreto di pensione emesso all'atto del collocamento a riposo nonché eventuali mutamenti del titolo stesso contemplati da disposizioni legislative sopravvenute.
“Dal punto di vista procedurale, il giornalista che vorrà ottenere il beneficio della riduzione della quota dovrà formulare espressa richiesta al Consiglio Regionale dell'Ordine di appartenenza che, sulla base delle autocertificazioni rese dall'interessato ai sensi del D.P.R. 445/2000, effettuerà le verifiche sull'Albo e, per quanto occorrer possa, con la collaborazione degli enti di previdenza.
“Ulteriore aspetto da approfondire è rappresentato dalla maturazione del diritto alla "pensione intera".
“L'art. 28 del D.P.R. 115/1965 originariamente conteneva un riferimento alle sole pensioni erogate dall'INPGI. Successivamente, il DPR 280/2002 ha soppresso l'inciso a carico dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, senza tuttavia intervenire sulla nozione di pensione intera.
“Pertanto, si ritiene che il diritto, alla riduzione spetti al giornalista che ne faccia richiesta dall'anno successivo alla maturazione del diritto alla pensione intera e che, pertanto, coloro che fruiscono di pensioni "con abbattimenti" possano beneficiare della riduzione nel momento in cui maturino il diritto alla pensione "intera".”