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Statuto  

STATUTO DELL'UNIONE NAZIONALE
GIORNALISTI PENSIONATI (UNGP)

ARTICOLO 1

L'Unione Nazionale dei Giornalisti Pensionati è l'organizzazione sindacale di base dei giornalisti pensionati dell'I.N.P.G.I., costituita nell'ambito della Federazione Nazionale della Stampa Italiana secondo quanto prevede l'art.38 dello Statuto della Federazione stessa.

L'U.N.G.P. ha sede in Roma.

All'U.N.G.P. possono essere iscritti, su domanda, in un apposito elenco di "soci aggregati", anche i titolari di pensione di reversibilità, indiretta e supplementare, erogata dall'I.N.P.G.I. e la cui partecipazione associativa é definita dal Regolamento nell’ambito dei Gruppi regionali e interregionali.

In caso di mancato rinnovo della iscrizione o comunque di perdita della qualità di socio, nessun diritto potrà ulteriormente essere avanzato nei confronti della Unione.

ARTICOLO 2

Gli scopi dell'organizzazione sono: tutelare gli interessi morali e materiali dei giornalisti pensionati, rappresentandoli nelle istanze sindacali, previdenziali e assistenziali; valorizzare l'apporto che essi possono dare alle Associazioni di categoria e al perfezionamento professionale delle nuove leve, sulla base della loro esperienza di lavoro; promuovere l’attività culturale.

L'U.N.G.P. tutela parimenti i titolari di pensione di reversibilità, indiretta e supplementare, erogate dall'I.N.P.G.I.

ARTICOLO 3

I giornalisti iscritti alle Associazioni regionali o interregionali di stampa e titolari di pensione diretta dell'I.N.P.G.I. hanno il diritto, accettandone norme e regolamento e versando il contributo di servizio dello 0,30, di far parte dell'Unione Nazionale Giornalisti Pensionati.

ARTICOLO 4

L'U.N.G.P. si articola in Gruppi regionali o interregionali con la stessa giurisdizione territoriale delle rispettive Associazioni regionali e interregionali di stampa. Ogni Gruppo è regolato da uno statuto conforme alla normativa dello Statuto dell'Unione.

ARTICOLO 5

Gli organi dell'Unione sono:

a) IL CONGRESSO NAZIONALE;
b) IL CONSIGLIO NAZIONALE;
c) IL COMITATO ESECUTIVO;
d) IL PRESIDENTE;
e) IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI.

ARTICOLO 6

Il Congresso nazionale è costituito dai delegati dei Gruppi regionali o interregionali eletti nella misura di uno ogni 50 iscritti o frazione di 50. Hanno diritto di partecipare al Congresso, con facoltà di parola ma non di voto, i membri uscenti del Consiglio nazionale e del Collegio dei revisori dei conti.

Le elezioni dei delegati si svolgono per votazione diretta degli iscritti. Risultano eletti i candidati che ottengono il maggior numero di suffragi, sino alla concorrenza del numero di delegati spettanti al Gruppo. A parità di voti viene proclamato eletto il candidato con la maggiore anzianità di appartenenza all'Ordine professionale; in caso di ulteriore parità prevale l'anzianità anagrafica.

Nei Gruppi regionali che eleggono almeno 4 delegati gli iscritti possono esprimere un massimo di preferenze pari ai 3/4 arrotondato per eccesso dei delegati.

ARTICOLO 7

Il Congresso nazionale si riunisce ogni tre anni. Il Congresso può essere convocato in via straordinaria tutte le volte che il Comitato esecutivo lo ritenga necessario o su richiesta motivata di almeno tre Gruppi regionali o interregionali, i quali rappresentino complessivamente il 30% degli iscritti.

Il Congresso è il massimo organo dell'U.N.G.P. Esso ha tutti i poteri deliberanti. Il Congresso fissa le direttive dell'U.N.G.P. per il triennio successivo, esamina e vota la relazione del presidente uscente sull'attività svolta e sulla gestione finanziaria.

Il Congresso, come primo atto, costituisce l'ufficio di presidenza formato dal presidente dell'assemblea, dal vice presidente e da due segretari e nomina la Commissione di verifica dei poteri con il compito di accertare la legittimità dei delegati eletti.

Il Congresso elegge, a scrutinio segreto, il presidente dell'Unione, due vice presidenti, nove componenti il Consiglio nazionale. L'elezione del presidente e dei due vice presidenti avviene su scheda a parte, a maggioranza assoluta per le prime due votazioni e a maggioranza semplice per la terza. L'elezione dei nove consiglieri avviene a maggioranza semplice.

Della convocazione del Congresso deve essere data notizia ad ogni associato. Pari notizia dovrà essere data dalle deliberazioni assembleari intervenute.
In sede congressuale dovrà in ogni caso essere assicurato il diritto di voto per ogni associato relativamente alle modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti ed alla nomina degli organi direttivi.
Dovranno altresì essere rispettati i principi della libera eleggibilità degli organi amministrativi e di controllo e del voto singolo per ciascun associato e dovranno infine essere precisati i criteri per l’ammissione ovvero la esclusione di ciascun associato relativamente alla partecipazione all’Assemblea ed al voto.

ARTICOLO 8

Il Consiglio nazionale è composto dal presidente dell'Unione (che lo presiede), dai due vice presidenti, dai nove consiglieri eletti dal Congresso, fra i quali il Consiglio stesso elegge il segretario generale e il tesoriere e designa il vice presidente vicario; dai presidenti dei Gruppi regionali o interregionali, dal rappresentante dei consiglieri generali pensionati dell'I.N.P.G.I.

Il segretario nazionale della F.N.S.I., o un suo delegato, è membro, con diritto di voto, del Consiglio nazionale dell'U.N.G.P.

I membri di diritto del Consiglio nazionale a titolo consultivo sono: il presidente del collegio dei revisori, il presidente dell'I.N.P.G.I. o un suo delegato; il presidente della CASAGIT o un suo delegato; il presidente dell'Ordine nazionale dei giornalisti o un suo delegato.

Il Consiglio nazionale delibera a maggioranza dei suoi componenti, presenti alla seduta. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Il Consiglio nazionale si riunisce di norma almeno due volte l'anno, può essere convocato dal presidente dell'Unione o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, i quali dovranno indicare gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno. Il Consiglio nazionale dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

ARTICOLO 9

Il Comitato esecutivo è composto dal presidente, dai due vice presidenti, dai nove consiglieri eletti dal Congresso, dal segretario della F.N.S.I. o da un suo delegato. Il Comitato esecutivo è l'organismo a cui è affidata la conduzione effettiva dell'Unione, ne gestisce le risorse e predispone i bilanci, che devono essere sottoposti all’approvazione del Consiglio nazionale.

Il bilancio consuntivo dell’esercizio sociale, che dovrà corrispondere all’anno solare ed essere approvato entro quattro mesi dalla chiusura, dovrà essere composto dallo stato patrimoniale, dal rendiconto economico e dal rendiconto finanziario, e dovrà essere accompagnato da una relazione sulla gestione. Dovrà essere rispettata ogni normativa di legge prevista in materia ed ogni ulteriore eventuale disposizione statutaria e regolamentare.
Il bilancio dovrà essere pubblicato in base alla normativa vigente ed in difetto, comunque, dovrà essere esposto, dopo la sua approvazione, nei locali dell’Unione e portato a conoscenza di ogni associato.

ARTICOLO 10

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Unione, convoca il Congresso nazionale, il Consiglio nazionale e il Comitato esecutivo; ne stabilisce l'ordine del giorno e verifica l'attuazione delle relative delibere. In caso di assenza lo sostituisce il vice presidente vicario.

ARTICOLO 11

Il Collegio dei revisori dei conti è composto di sette membri eletti dal Congresso nazionale.

I revisori dei conti vigilano sull'andamento della gestione finanziaria e controllano i bilanci, su cui riferiscono al Consiglio nazionale e al Congresso nazionale.
Il Collegio, nel suo seno, elegge il suo Presidente. Il Presidente partecipa alle riunioni del Consiglio nazionale e del Comitato esecutivo a titolo consultivo.

ARTICOLO 12

Il segretario generale cura l'applicazione delle delibere del Consiglio nazionale e del Comitato esecutivo.
Il tesoriere sovrintende alla gestione finanziaria dell'Unione e provvede alla compilazione dei bilanci.
Entrambi operano di concerto con il presidente dell'Unione.

ARTICOLO 13

Fermo restando il supporto della FNSI il finanziamento dell’Unione per garantire la sua autonomia operativa é assicurato dal una percentuale della quota di servizio versata dal giornalista pensionato, da una parte della quota associativa versata dai soci aggregati e anche attraverso eventuali contributi degli Enti di categoria.
Il finanziamento dei Gruppi regionali o interregionali é assicurato a seguito di intese tra la FNSI, l’Unione, le Associazioni regionali e interregionali di stampa e i Gruppi regionali competenti nonchè da una parte delle quote versate dai soci aggregati.

Le quote di servizio ed associative, così come ogni altro contributo, sono intrasmissibili e non rivalutabili.

ARTICOLO 14

Lo statuto dell'Unione può essere modificato dal Congresso nazionale, a maggioranza di almeno 2/3 dei delegati, e quando l'argomento sia indicato nell'ordine del giorno del Congresso stesso. Le proposte di modifica vanno inoltrate dal Consiglio nazionale o dai Gruppi regionali al Comitato esecutivo almeno tre mesi prima della convocazione del Congresso.

ARTICOLO 15

Per quanto non contemplato nel presente statuto si fa riferimento allo Statuto feederale della F.N.S.I.e al Codice Civile.

ARTICOLO 16

Durante tutta la vita dell’Unione, non é consentita la distribuzione anche in modo indiretto, di utili ed avanzi di gestione, ovvero fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione sono siano imposte dalla legge.

ARTICOLO 17

Addivenendosi per qualsiasi causa allo scioglimento dell’Unione, é obbligo devolvere il suo residuo patrimonio, detratto ogni possibile onere e debito, ad altra associazione con finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, sentito ogni competente organo di controllo e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge.

STATUTO UNGP
(Formato Pdf)
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